Diritti degli investitori

Mediolanum International Funds Limited (MIFL o la Società)

Data: Novembre 2021

Introduzione

Le presenti informazioni di sintesi sui diritti Le vengono messe a disposizione nella Sua qualità di investitore iscritto nel registro dei detentori di azioni/quote dei Fondi gestiti da Mediolanum International Funds Limited. L’elenco è sintetico e non esaustivo. Agli investitori possono essere accordati ulteriori diritti previsti da altre legislazioni o quadri normativi che non sono trattati di seguito. Qualora desideri informazioni più dettagliate in merito alle condizioni del Suo investimento e ai Suoi diritti, La invitiamo a fare riferimento al prospetto e agli atti costitutivi del Fondo pertinente, consultabili sul nostro sito web. (Mediolanum (mifl.ie)) La sezione “Rubrica” contenuta nel prospetto di ogni Fondo pertinente riporta informazioni sui principali fornitori di quel Fondo.

Diritti alle informazioni 

Gli investitori di tutte le giurisdizioni dell’Unione Europea in cui sono offerti i Fondi possono disporre pubblicamente delle Informazioni sui Fondi riportate sul sito web di MIFL (Mediolanum (mifl.ie)). Tali informazioni includono il prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID), le relazioni annuali e semestrali e gli atti costitutivi del Fondo interessato. (Mediolanum (mifl.ie)) 

I suddetti documenti contengono informazioni aggiuntive sui vari diritti accordati agli azionisti iscritti nel registro delle azioni del Fondo pertinente. 

Rimborso di Azioni e distribuzione di dividendi 

Gli investitori hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione azionaria nel Fondo (o in qualsivoglia parte dello stesso) e di ricevere i relativi proventi di rimborso nei termini e subordinatamente alle condizioni riportati in dettaglio nel prospetto e negli atti costitutivi del o dei Fondi interessati.

Gli investitori possono avere il diritto di ricevere distribuzioni di dividendi in funzione della classe di azioni/quote del Fondo interessato in cui detengono una partecipazione, nel rispetto delle condizioni illustrate in dettaglio nel prospetto e negli altri atti costitutivi del Fondo in oggetto. 

Diritti di voto e argomenti correlati 

Gli investitori hanno il diritto di votare (nelle assemblee generali ordinarie o straordinarie, qualora ciò sia consentito dagli atti costitutivi dell’organismo di investimento collettivo interessato tramite una delibera scritta) su questioni relative al Fondo in oggetto, al comparto o alla classe di azioni/quote dello stesso nel rispetto delle condizioni illustrate nel prospetto e negli atti costitutivi del Fondo interessato. MIFL è tenuta a dare a ogni Investitore comunicazione scritta di tale assemblea secondo le procedure ed entro i termini specificati negli atti costitutivi del Fondo.

Reclami

I reclami degli investitori possono essere indirizzati a MIFL, alla Banca Depositaria/Depositario, all’Agente per i trasferimenti e Conservatore del registro, ai Soggetti incaricati dei pagamenti e ai Distributori, nonché alla Banca Agente (Facility Agent) (se del caso) e saranno evasi nel modo più appropriato e più rapido possibile. Ulteriori informazioni sulla procedura di reclamo possono essere ottenute gratuitamente da MIFL. 

Diritto di agire per vie legali 

Gli investitori di un Fondo possono avere il diritto di agire per vie legali nei confronti di MIFL in determinate circostanze illustrate negli atti costitutivi del Fondo pertinente, come ad es. in caso di violazione contrattuale sostanziale. Gli investitori godono inoltre del diritto normativo di agire per vie legali nei confronti del Depositario/Banca Depositaria pertinente del Fondo in relazione a (i) perdite di attività detenute in custodia dal Depositario o da qualsiasi delegato dello stesso; o (ii) eventuali altre perdite causate dal mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza del Depositario, degli obblighi previsti dalla normativa applicabile, purché ciò non determini una duplicazione del risarcimento ai detentori di azioni/quote del Fondo o un trattamento iniquo degli stessi. 

Azioni rappresentative previste dalla legge irlandese e lussemburghese 

Ai sensi della legge irlandese e lussemburghese1 , attualmente non è prevista alcuna procedura ufficiale per azioni rappresentative dei consumatori mirata ad agevolare il risarcimento collettivo a seguito di violazioni del diritto comunitario o nazionale. Gli stati membri dell’UE devono implementare un meccanismo risarcitorio collettivo, come previsto dalla Direttiva (UE) 2020/1828, entro il 25 giugno 2023. 

Risolvere accordi di commercializzazione all’interno degli Stati membri UE 

In qualsiasi momento potrebbe essere presa la decisione di risolvere gli accordi stipulati per la commercializzazione del Fondo in qualsiasi Stato membro del SEE in cui esso è attualmente commercializzato. In tali circostanze, sarà comunicata questa decisione agli Azionisti dello Stato membro SEE interessato e sarà offerta la possibilità di chiedere il rimborso della propria partecipazione azionaria nel Fondo senza oneri o detrazione entro almeno 30 giorni lavorativi dalla data di tale comunicazione. 

1 Si fa notare che in previsione della Direttiva (UE) 2020/1828, in Lussemburgo è attualmente in corso l’iter legislativo di un disegno di legge sulle azioni collettive